Art. 18.
(Ordine professionale).

      1. Coloro che esercitano una professione di interesse generale sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
      2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico a carattere associativo; è connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia patrimoniale e finanziaria; determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia, che ne approva i regolamenti e, su richiesta, può fornire atti di indi rizzo sull'applicazione dell'ordinamento di categoria.
      3. L'Ordine professionale si articola in:

          a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

          b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine territoriale della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20, che esercitano con autonomia nel rispetto del raccordo operato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d).

      4. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i Consigli nazionali promuovono la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti dall'articolo 21.
      5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Ordini territoriali con sede nella medesima regione.

 

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